I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo negli agglomerati abitativi separati dal capoluogo, con popolazione superiore a cento abitanti. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
- espressione di pareri sulla realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione;
- formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione
Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:
- i confini territoriali;
- il numero di componenti e le modalità per la loro elezione o nomina;
- le modalità per l'elezione del Presidente;
- le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- la durata.
La funzione di Presidente o componente del Comitato di frazione è gratuita.
(Art. 84 dello Statuto Comunale)